sabato 24 maggio 2014

Salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati


Premesso che:
Un organismo geneticamente modificato (OGM) è un essere vivente che possiede un patrimonio genetico modificato artificialmente tramite tecniche di ingegneria genetica;
non è consentito procedere alla messa in coltura di sementi transgeniche in assenza delle previste autorizzazioni di legge;
con sentenza n. 11148 depositata il 20 marzo 2012, la Cassazione penale è intervenuta in materia di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) ribadendo l'esistenza nel nostro ordinamento del principio di coesistenza tra le diverse colture (convenzionale, biologica e transgenica), che deve essere attuato senza che le stesse possano reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna ed evitare commistioni tra sementi, senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti; dopo un articolato riepilogo delle norme interne e comunitarie vigenti in materia, la Cassazione evidenzia, in linea con quanto già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 116/2006), la presenza del già richiamato principio di coesistenza in materia. In buona sostanza, la disciplina comunitaria - si legge nella sentenza - si occupa di tutelare l'ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante, ma consente alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettendo la biodiversità dell'ambiente naturale, così da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione nazionale;